Prime pronunce della giurisprudenza sulla definizione agevolata delle controversie tributarie

Prime pronunce della giurisprudenza sulla definizione agevolata delle controversie tributarie

Commento a sentenza della CTR della Basilicata n.111/2021.

L’interessante pronuncia della CTR in commento riguarda un aspetto della definizione agevolata delle controversie tributarie introdotto dal d.l. n. 119 del 2018, cd. “Decreto fiscale”, predisposto dal Governo al fine di garantire l’effettività del gettito erariale ed al contempo incentivare i contribuenti a sanare controversie fiscali pendenti attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia. 

Nel caso in esame, il contribuente proponeva ricorso alla CTP, impugnando il ruolo e il presupposto avviso di accertamento, giammai notificato, e in data 15.4.2019 presentava istanza di rinvio ex. art. 6, co.10 d.l. 119/2018, manifestando l’intento di avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite pendente.

Per un migliore inquadramento della disciplina, si ricorda che, come precisato con Circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, l’articolo 6, co.10 d.l. 119/2018, consentiva ai contribuenti di definire in maniera agevolata le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e aventi ad oggetto atti impositivi in cui fosse parte l’Agenzia delle Entrate. Era inoltre necessario che, affinché operasse la sospensione di cui al co.10 cit., il contribuente facesse apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni de quibus. 

In caso di presentazione, da parte del contribuente, dell’istanza di sospensione presso la commissione tributaria adita, il giudizio tributario doveva essere sospeso fino alla data del 10 giugno 2019, termine ultimo entro il quale il contribuente-istante avrebbe dovuto presentare presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pendeva la lite, copia della domanda di definizione agevolata unitamente alla copia del versamento dell’importo dovuto o dell’importo versato con la prima rata. Tuttavia, nonostante la chiarezza espositiva della normativa, problematiche sono comunque emerse in sede giurisdizionale.

Invero, nell’innovativa pronuncia qui esaminata, la CTR della Basilicata ha ribaltato la decisione della CTP di Matera (che aveva ritenuto valida la notifica dell’accertamento, dichiarando, quindi, inammissibile il ricorso del contribuente), in quanto i Giudici di primo grado, a seguito di presentazione, da parte del contribuente, di istanza di sospensione ex art. 6, co. 10 cit, all’udienza di trattazione, né avevano sospeso il processo, né tantomeno avevano esplicitato le ragioni di tale omessa sospensione, in evidente violazione dei canoni generali di lealtà processuale e del giusto processo. 

Concludendo, appare degno di nota l’intervento della Commissione Tributaria Regionale, che ha condannato in toto un implicito diniego emesso ad libitum, perché non solo contrario al dettato legislativo, ma anche alle stesse ragioni giustificatrici del legislatore condonistico. 

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