Sentenza della CTP di Bari, n. 991/2020, depositata il 25.9.2020

In materia di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti

In caso di contestazione dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, spetta all’ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale fatturata non si è mai verificata, in tutto o in parte, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, poiché non bastano la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.

Nel caso concreto, l’Agenzia delle Entrate, confrontando le risultanze della verifica eseguita nei confronti di una ASD con quelle della società X, che aveva sponsorizzato la prima, ha formulato un’ipotesi di sovrafatturazione per operazioni inesistenti.

Ha rilevato il Collegio giudicante che tale ipotesi non è stata supportata dall’A.f. in alcun modo, “mancando del tutto prove e documenti sulla fondatezza dei rilievi esposti dall’Ade. …A fronte dell’assenza di qualsiasi documentazione probatoria a favore dell’Ade, il Collegio ha riscontrato prova ed elementi che dimostrano la realità delle operazioni di sponsorizzazione poste in essere dalla società ricorrente, sia dal punto di vista contabile (contratti, fatture, pagamenti)”, sia dal punto di vista della concreta effettuazione delle sponsorizzazioni (fotografie). A fronte di ciò, “l’Ade non ha fornito alcuna valida prova contraria”.

Il dubbio manifestato dall’Ade, pertanto, che i pagamenti effettuati dalla ricorrente siano stati successivamente rimborsati dall’ASD, non provato, è stato correttamente ritenuto dal Collegio Giudicante privo di alcun riscontro.

All’accoglimento dei ricorsi proposti dalla società e dai soci, riuniti, è seguita, altrettanto correttamente, pronuncia di condanna dell’Ade alle spese di lite.

Apprezzabile, anche a quest’ultimo proposito, è il pronunciamento dei Giudici tributari, se si considera che, sovente, allorquando si verta su questioni tributarie aventi risvolti penali, a sommesso avviso di chi scrive, incomprensibilmente, si tende ad un’iniqua compensazione delle spese di giudizio.

Lascia una Risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.