Commento a sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 27668/20 del 3 dicembre 2020.
La sentenza della Suprema Corte in commento rappresenta l’ennesimo tassello di quella querelle interpretativa sviluppatasi negli ultimi anni in materia di imposizione indiretta del trust, idonea a scongiurare lo stato di incertezza che serpeggia tra gli operatori allorquando vengano a contatto con il poliedrico istituto del trust.
Nel caso qui esaminato, il trustee di un trust autodichiarato (per tale intendendosi quello in cui disponente e trustee coincidono) ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Commissione Regionale della Lombardia, che, contrariamente a quanto statuito in primo grado, rigetta l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con cui l’Ufficio aveva contestato maggiori imposte ipotecarie e catastali, versate in quota fissa e richieste, invece, in misura proporzionale.
Il tema della tassazione indiretta – ai fini delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale – dei trasferimenti di beni dal disponente al trustee quale titolare del fondo in trust, ha rappresentato uno degli ambiti di indagine maggiormente battuti dalla giurisprudenza di legittimità, che spesso è giunta a conclusioni del tutto carenti di coerenza logico-sistematica.
L’archè del dibattito è certamente individuabile nelle ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 5322/2015 e 4482/2016, nelle quali veniva affermata la tesi dell’immediata tassazione in misura proporzionale dell’atto istitutivo del trust ex. art. 2 co.47, d.l. 262/2006. Nel dettaglio, secondo la Corte, il decreto rendeva sempre tassabili i vincoli di destinazione (tra cui il trust) prescindendo da un effettivo trasferimento di beni e diritti a titolo liberale e definitivo. Nell’argomentare, l’atto negoziale istitutivo del trust denotava una certa capacità contributiva ed era sufficiente a giustificare la tassazione a prescindere dall’eventuale traslazione di beni a terzi, non essendo, l’imposta, correlata all’arricchimento altrui, ma alla mera creazione di un vincolo di destinazione. Pertanto, la manifestazione di capacità contributiva colpita dall’imposta sulle successioni e donazioni in presenza di un trust, si sarebbe dovuta identificare nella semplice realizzazione dell’effetto segregativo, pur in assenza di un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, unico elemento idoneo ad esprimere capacità contributiva ex art. 53 Cost.
Tuttavia, come emerge dal lungo excursus riportato in sentenza, a partire dal 2016 con la nota ordinanza n.21614/2016, la Suprema Corte ha operato un vero e proprio revirement rispetto al passato, negando la sussistenza di un’autonoma imposta “sulla costituzione di vincoli di destinazione in sé per sè” avente come presupposto la loro mera costituzione. Inoltre, con particolare riferimento all’oggetto del giudizio: “l’istituzione di un trust autodichiarato deve scontare l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione da cui non deriva alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone”. Pertanto, sarà necessario valutare caso per caso, specie nel trust autodichiarato, se la segregazione, quale effetto naturale del vincolo di destinazione, realizzi un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario: in assenza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.
Ne consegue, con tutta evidenza, che l’atto istitutivo del trust, soggetto a trascrizione ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio, non costituisce ex se autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione stabile e non meramente strumentale, dal momento che la manifestazione di capacità contributiva colpita dall’imposta esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza idoneo a giustificare la tassazione.
In conclusione, si auspica che il precedente orientamento giurisprudenziale possa essere finalmente disatteso in modo omogeneo da tutte le Commissioni Tributarie, permettendo al contribuente di operare scelte in modo consapevole.
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